Art. 21.
(Modifiche all'articolo 2357-bis
del codice civile).

      1. All'articolo 2357-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Qualora l'acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di un piano di partecipazione finanziaria, al fine di offrirle in vendita ai dipendenti della società ovvero delle società controllanti, controllate o collegate, non trovano applicazione le limitazioni di cui all'articolo 2357. L'assemblea non può in ogni caso autorizzare

 

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l'acquisto di azioni proprie in misura eccedente il limite di un quarto del capitale sociale.
      Oltre a quanto disposto dall'articolo 2357, secondo comma, la deliberazione della assemblea che autorizza l'acquisto delle azioni ai sensi del comma precedente deve espressamente indicare tale destinazione, nonché:

          a) il termine, non superiore a quattro mesi dalla data della deliberazione, per l'inizio dell'esecuzione del piano di partecipazione finanziaria, nonché quello entro cui l'operazione deve concludersi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, secondo comma;

          b) il corrispettivo al quale le azioni devono essere offerte ai dipendenti.

      L'eventuale differenza negativa tra il prezzo di acquisto delle azioni e il corrispettivo fissato per il collocamento presso i dipendenti deve essere contenuto nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
      Qualora l'acquisto da parte dei dipendenti non avvenga, in tutto o in parte, entro il termine fissato, si applica, per le azioni rimaste in proprietà della società che eccedano il limite della decima parte del capitale sociale ovvero superino l'importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il quarto comma dell'articolo 2357».